Art. 2.

      1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale immatricolati ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'articolo 246, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono muniti dalla targa speciale istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, avente le seguenti caratteristiche:

          a) due caratteri alfabetici «PL» di colore rosso;

          b) marchio ufficiale della Repubblica italiana;

          c) serie progressiva costituita da tre caratteri numerici;

          d) due caratteri alfabetici che identificano la provincia.